Nella redazione dei documenti destinati agli interlocutori istituzionali e al pubblico è opportuno mantenere una costante attenzione alla correttezza delle definizioni mediante le quali vengono qualificati sia singoli aspetti della professione di psicologo, sia aspetti di contesto della stessa, sia dimensioni operative di attività contigue e/o concorrenziali.
È qui appena il caso di rilevare come la confusione terminologica sia spesso veicolo di equivoci sulla reale portata dei concetti con i quali ci si riferisce alla professione di psicologo, stante l’indeterminatezza delle definizioni — e le frequenti contraddizioni — contenute nei dispositivi di Legge e nei provvedimenti attuativi di varia natura che appunto ne regolano l’esercizio; e ancora di più nei dispositivi che regolano l’esercizio di attività presunte affini o contigue.
Il presente Glossario si propone come strumento per disambiguare alcune espressioni tecniche che il linguaggio comune impiega correntemente in modo vago o polisemico, con ciò influenzando in modo distorcente il linguaggio giuridico e favorendo la confusione e gli equivoci che stanno alla base del contenzioso — tanto culturale che legale — fra gli organi di autogoverno della professione di psicologo e il variopinto ed equivoco mondo delle prestazioni empiriche pseudo-psicologiche e dell’abuso vero e proprio.